Imu e Tasi al 31 dicembre, Tari ferma al 30 giugno

Le dichiarazioni relative all’Imu e alla Tasi devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo, mentre rimane fermo al 30 giugno (o al diverso termine stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare) quello per la dichiarazione della Tari. Lo ha chiarito il Mef — scrive Italia Oggi — nella sua Risoluzione che è arrivata in risposta ai dubbi posti in essere dalla notizia circa la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell’Imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dal 30 giugno al 31 dicembre, prevista dall’art. 3-ter del dl n. 34/2019 e poiché veniva altresì evidenziato che tali termini sarebbero stati modificati non solo per l’Imu e per la Tasi ma anche per la Tari, in quanto il comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, toccato dall’art-3-ter, riguarda l’Imposta unica comunale (Iuc) che racchiude i tre tributi (Imu, Tasi e Tari). Tuttavia, nella Risoluzione viene precisato che da una lettura sistematica delle due norme emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’Imu e la Tasi e non anche la Tari. Infatti, se da un lato l’art. 3-ter del dl n. 34/2019 incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che contempla la dichiarazione Iuc e quindi anche la dichiarazione Tari, dall’altro la volontà del legislatore, manifestata nel art. 3-ter sia nella rubrica, si riferisce espressamente ai «Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili» sia nel testo della norma, quando dispone lo slittamento dei termini esplicitamente ed esclusivamente solo per l’Imu e per la Tasi.

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